Nugae Teatrali

Statuto interno "Nugae Teatrali"

Art 1. E' costituita l'Associazione autonoma fondata principalmente da persone unite dalla passione per il teatro. "Nugae Teatrali" è una libera Associazione di fatto, apolitica, con duratura illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del presente Statuto.

Art 2. L'Associazione "Nugae Teatrali" persegue i seguenti scopi:

  1. allestire opere teatrali vecchie, nuove o a cura del gruppo;
  2. offrire l'opportunitá ad appassionati autodidatti di accostarsi al teatro;
  3. allietare il pubblico e diffondere la cultura teatrale;
  4. calcare il palco.

Art 3. L'Associazione "Nugae Teatrali" per il raggiungimento dei suoi fini, intende effettuare incontri e riunioni di gruppo, nelle seguenti modalitá:

  1. durante gli incontri la lingua ufficiale parlata è l'Italiano
  2. durante i periodi di cernita e vaglio dell'opera da inscenare gli incontri si terranno con una frequenza di due obbligatori al mese;
  3. ad opera scelta gli incontri si terranno con una frequenza di 1a settimana obbligatorio;
  4. è d' obbligo la puntualitá, la serietá e il rispetto reciproco;
  5. eventuali assenze vanno segnalate a tempo debito e con motivazioni ben precise;
  6. in seguito alla trasgressione dell'Art 3.5 per 3 volte avviene il richiamo disciplinare, al persistere della trasgressione per altre 3 volte si viene privati del ruolo assunto all'interno della commedia in caso di ulteriori insistenze nella trasgressione viene indetta un consiglio straordinaria.

Art 4. L' Associazione "Nugae Teatrali" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalitá istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, essa e composta dalle seguenti figure:

  1. membri fondatori: tutti coloro che hanno collaborato attivamente all'attuazione di "L'importanza di chiamarsi Ernest" dell'anno 2004/2005. Essi compongono il consiglio dei fondatori e hanno potere decisionale assoluto in mancanza di accordo nell'assemblea dei membri;
  2. membri: tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di uno spettacolo, essi compongono l'assemblea dei membri;
  3. nuovi membri: tutti coloro che partecipano per la prima volta alle attivitá proposte dall'Associazione e non hanno ancora inscenato alcuna opera con la stessa, essi fanno parte dell'assemblea dei membri.

Art 5. gli organi dell'Associazione sono:

  1. l' assemblea dei membri: è composta da tutti i membri (citati negli Art 4.1/4.2/4.3), essa tratta le questioni che riguardano l' assegnazione delle parti e tutti i problemi interni dell'Associazione, al suo interno tutti i membri hanno ugual diritto di voto e veto;
  2. il consiglio dei fondatori: è composto esclusivamente dai membri fondatori, ha potere decisionale assoluto anche sull' assemblea dei membri, essa tratta le questioni in cui l' assemblea dei membri non sia in grado di trovare accordo e il richiamo disciplinare dei membri, il degrado delle parti e l' espulsione dei membri;
  3. può essere indetto un consiglio dei fondatori straordinario in caso di gravi trasgressioni allo statuto o ai danni di membri, esso deve essere indetto 10 giorni prima.

Art 6. Sull' ammissione di nuovi membri:

  1. L' ammissione di nuovi membri comporta una richiesta scritta o orale da parte del diretto interessato, che dovrá presentarsi al primo incontro utile dell'Associazione.
  2. Durante il primo incontro con il nuovo membro egli sará sottoposto a provino, cioè dovrá recitare una parte, che gli verrá assegnata, a prima vista.
  3. Al fine di una più accurata selezione, nell'incontro successivo, il nuovo membro riproporrá lo stesso testo attraverso un' interpretazione personale che avrá la possibilitá di effettuare e curare nel tempo compreso tra i due incontri.
  4. La decisione finale verrá presa nel assemblea dei membri; ai fini della selezione verrá anche valutato l' impegno dimostrato nell'esposizione e il distacco espressivo ottenuto tra le due prove.
  5. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro l'incontro seguente, al consiglio dei fondatori.

Art 7. L'assegnazione delle parti deve essere fatta con oggettivitá e non basandosi su simpatie personali.

Art 8. Ognuno ha diritto di proporsi per la parte che più gli interessa e deve cimentarsi in essa. La decisione finale è presa tramite votazione nell'assemblea dei membri che deve trovare accordo unanime ammettendo un unico voto discorde; in caso di risultati diversi si procede con un massimo di altre 3 votazioni in caso negativo di queste ultime si procede delegando la scelta al consiglio dei fondatori. In caso di rifiuto di assegnazione di una parte ad un membro è ammesso l'appello, entro il successivo incontro, al consiglio dei fondatori.

Art 9. L' annessione nell'Associazione di collaboratori esterni, ovvero la presenza di cooperatori in varie attivitá del gruppo a tempo limitato, deve essere approvata all'unanimitá nel assemblea dei membri.

Art 10. Tutti i membri hanno diritto di voto per l' approvazione e le modifiche dello statuto.

Art 11. Se un membro decide di lasciare l'Associazione deve farlo con un preavviso di un mese al consiglio dei fondatori; egli perde completamente i suoi diritti e il suo ruolo all'interno dell'assemblea dei membri. A seguito dell'abbandono definitivo dell'Associazione da parte di un membro può tornare a farne parte seguendo le modalitá dell'articolo 6.